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LEGGE 31 ottobre 1952, n. 1901

Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli Enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 25-12-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:
  Art. 3. - La lettera c) e' sostituita con la seguente:
    "c)  da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali
organizzazioni sindacali dei lavoratori".
  E' aggiunto il seguente comma:
  "I  componenti  della Commissione amministratrice restano in carica
per la durata di due anni e possono essere confermati".
  Articoli 4 e 5. - Sono sostituiti dal seguente:
  "Gli  Enti  comunali di consumo hanno personalita' giuridica e sono
sottoposti alla vigilanza del prefetto"
  Art. 6. - E' abrogato.
  Art. 7. - E' abrogato.