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LEGGE 3 novembre 1952, n. 1789

Collocamento fuori quadro degli ufficiali che rivestano le cariche di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di capo di Gabinetto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-12-1952 al: 15-7-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato o capo di Gabinetto sono considerati in soprannumeri all'organico dei propri gradi.
Gli ufficiali da considerare in soprannumero ai sensi del comma precedente non dovranno in ogni caso essere più di due per ciascuna Forza armata.