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LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1976)
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Testo in vigore dal:  20-6-1976
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo))
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