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LEGGE 26 ottobre 1952, n. 1463

Statizzazione delle scuole elementari per ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1976)
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Testo in vigore dal: 20-6-1976
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((L'obbligo   scolastico  sancito  dalle  vigenti  disposizioni  si
adempie,  per  i  fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di
cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche
scuole.  In  tali  classi  devono  essere  assicurati  la  necessaria
integrazione  specialistica  e  i  servizi  di  sostegno  secondo  le
rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.
  Sono  abrogati  gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale
n.  1297  del  26  aprile  1928  (regolamento  generale  sui  servizi
dell'istruzione  elementare),  nonche' tutte le altre disposizioni in
contrasto con l'attuazione del presente articolo)).