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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1952, n. 1337

Modificazioni alla costituzione della Commissione militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-11-1952 al: 18-8-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni, ed in particolare il regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni della Commissione sono prese con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
"In caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente è sostituito dal membro più anziano. Verificandosi tale sostituzione o nel caso di assenza o legit timo impedimento di un membro effettivo, la Commissione è integrata da un membro supplente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sanà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Arpy di Morgex, addì 30 agosto 1952

EINAUDI DE GASPERI PACCIARDI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei

conti, addì 21 ottobre 1952

Atti del Governo, registro

n. 59, foglio n. 102. - CARLOMAGNO