stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 agosto 1952, n. 1181

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1953)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 19-9-1952
al: 11-3-1953
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la
legge  7  dicembre  1951,  n.  1617,  per  il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.