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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1085

Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291.

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Testo in vigore dal:  6-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al secondo comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1951, n. 291, è aggiunto il seguente periodo:
"I fondi occorrenti sono assegnati all'istituto centrale di statistica, che ne renderà conto con apposita gestione".