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LEGGE 29 luglio 1952, n. 1080

Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

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Testo in vigore dal: 6-9-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario 1951-1952 il contributo a
favore  dell'Opera  nazionale  di  assistenza  all'Italia  redenta e'
elevato da lire 24.000.000 a lire 120.000.000 annue.