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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 771

Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

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Testo in vigore dal: 15-7-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno  1951,  n.  516;  1 novembre 1951, n. 1125 e 31 marzo 1952, n.
169, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme
temporanee  e  ne  prorogano  gli  effetti a non oltre il 31 dicembre
1952;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti Contraenti ed i Paesi
Aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena, ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso tra l'Italia e le Parti
Contraenti  ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' di modificare il regime doganale di alcune
merci  e  di  aggiungere alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie
alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;
  Sentita  la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria  ed  il  commercio,  per  il commercio con
l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Alla  tabella di cui all'art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale
8  luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni
indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.