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LEGGE 24 giugno 1952, n. 663

Modificazioni all'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, numero 1513, concernente l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951.

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Testo in vigore dal: 13-7-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare  destinato  ai  contributi  in  capitale a carico dello
Stato,  previsto dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1951, n. 1513, in
favore  dei  Comuni e delle Province, e' elevato da lire 7 miliardi e
mezzo a lire 11 miliardi.