stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1952, n. 537

Riconoscimento della personalità giuridica del Fondo di previdenza per il personale del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, e approvazione dello statuto.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 13-6-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 12 e seguenti del Codice civile;
  Visti  l'atto  costitutivo del Fondo di previdenza per il personale
del  Banco  di  Santo  Spirito,  a rogito notaio Francesco Antonelli,
repertorio n. 28058 in data 16 ottobre 1951, da cui risulta che detto
Fondo  e'  stato  costituito  ad  iniziativa  del Banco in favore del
proprio  personale  ed  6  regolato  dallo statuto allegato all'atto,
nonche'  l'adesione espressa da una parte del personale, e il verbale
di  constatazione,  a  rogito  stesso notaio, repertorio n. 28391, in
data  23  novembre  1951,  da cui risulta l'adesione e l'accettazione
dello statuto del Fondo stesso della quasi totalita' del personale;
  Vista  l'istanza,  in  data 26 novembre 1951, con cui il presidente
del Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito chiede il
riconoscimento  in  ente  morale  del  Fondo di previdenza predetto e
l'approvazione del relativo statuto;
  Visto l'estratto autentico del verbale della riunione del Consiglio
di  amministrazione  del  Banco  di  Santo Spirito, in data 27 luglio
1951,  da  cui risulta che il Banco stesso si impegna a versare, alla
costituzione del Fondo predetto, la somma di L. 74.519.734 necessaria
a costituire la riserva matematica iniziale;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  E' concesso il riconoscimento della personalita' giuridica al Fondo
di  previdenza  per il personale del Banco di Santo Spirito, con sede
in Roma, e ne e' approvato il relativo statuto, composto di numero 83
articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro
proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Torino, addi' 23 aprile 1952

                               EINAUDI

                                                            RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 maggio 1952
  Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 68. - CARLOMAGNO