stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 aprile 1952, n. 527

Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario, finanziate con la legge 28 marzo 1951, n. 266.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 11-6-1952
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   norme   sui   contributi   di  vigilanza  previste  dal  regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari
delle  opere  pubbliche  di  bonifica  e  dei  sussidi  di  opere  di
miglioramento  fondiario,  finanziati  in  dipendenza  della legge 28
marzo  1951,  n.  266,  con esclusione dei lavori di ripristino delle
opere  pubbliche  danneggiate  o distratte per eventi bellici e ferma
restando,  altresi', la eccezione prevista dall'art. 3 della legge 15
aprile  1942,  n. 514, per le opere di competenza privata da eseguire
per la colonizzazione del latifondo siciliano.