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LEGGE 21 maggio 1952, n. 477

Riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e determinazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.

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Testo in vigore dal: 8-6-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1952,  l'aliquota  della  imposta  di
ricchezza  mobile  sui  redditi di categoria C-1 accertati al nome di
persone fisiche e' stabilita nella misura dell'8 per cento.
  Ferma restando l'esenzione fino a 240.000 lire a norma dell'art. 13
della  legge  11  gennaio 1951, n. 25, l'aliquota stabilita nel comma
precedente e' ridotta dalla medesima data alla meta', per la parte di
reddito  eccedente  nell'anno le lire 240.000 fino a lire 960.000. E'
parimenti  ridotta  alla  meta'  l'aliquota dell'imposta di ricchezza
mobile  sui  redditi  di  categoria  B,  accertati al nome di persone
fisiche, per la parte eccedente nell'anno le lire 240.000 fino a lire
960.000.
  Ove  concorrano  redditi  di  categoria  B  e  di categoria C-1, la
riduzione dell'aliquota viene applicata prima ai redditi di categoria
C-1 e poi ai redditi di categoria B, sempre nel limite complessivo di
lire 960.000.
  L'esenzione  fino  a  lire  240.000 di reddito annuo e la riduzione
delle  aliquote  previste nel presente articolo spettano, a decorrere
dal  1  luglio  1952,  anche  alle  cooperative  di  lavoro  comunque
costituite  ed  alle societa' non costituite in forma di societa' per
azioni,  a  responsabilita'  limitata od in accomandita, quando hanno
per  oggetto la produzione di beni e di servizi e l'attivita' sociale
e' esercitata prevalentemente mediante prestazione di lavoro da parte
dei soci.