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LEGGE 19 marzo 1952, n. 202

Agevolazioni fiscali agli oli pesanti destinati all'agricoltura (Diesel-olio).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 26-4-1952
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono   esenti   dall'imposta   di  fabbricazione  i  residui  della
lavorazione  degli oli minerali aventi una densita' superiore a 0,890
a  15° C. (voce n. 271-b. 6 della vigente tariffa doganale) destinati
esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli.