stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1952, n. 114

Proroga del termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'industria Meccanica" F.I.M.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1952, n. 438 (in G.U. 14/05/1952, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/05/1952)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-5-1952
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita' e l'urgenza di provvedere alla proroga del
termine del 31 dicembre 1951 previsto dalla legge 17 ottobre 1950, n.
840,   per   la   liquidazione   del   "Fondo  per  il  Finanziamento
dell'Industria Meccanica" F.I.M.;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del Ministro per il bilancio e, ad interim, per il
tesoro,  di  concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per
le  finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il lavoro
e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  termine  per  la  liquidazione  del "Fondo per il Finanziamento
dell'industria   Meccanica"   F.I.M.,   istituito   con   il  decreto
legislativo  8  settembre 1947, n. 889, gia' stabilito al 31 dicembre
1951  dall'art.  2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, resta fissato
al ((30 giugno 1953)).