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LEGGE 4 marzo 1952, n. 110

Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-3-1952 al: 26-12-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Salvo quanto disposto nei seguenti commi, l'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, a norma delle disposizioni in vigore, è stabilita nella misura dell'uno per cento.
Per i proventi lordi conseguiti dagli esercizi di cui all'art 1,
primo comma, della legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'imposta sull'entrata è stabilita nella misura del 4 per cento per quelli classificati di lusso e del 3 per cento per quelli di prima categoria; alla stessa imposta del 3 per cento sono assoggettati i proventi lordi conseguiti dagli esercenti di cui al secondo comma del citato articolo.
L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita nella misura del 4 per cento per le vendite relative ai prodotti elencati nell'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, nella misura del 3 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799, nella misura di L. 0,50 per cento per le vendite relative ai prodotti di cui all'art. 3 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, e nella misura del 2 per cento per le vendite di libri usati di cui all'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1948, n. 799.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1951.