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LEGGE 22 febbraio 1952, n. 107

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 28-3-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  marittimi  muniti  di  patente di padrone, i quali, alla data di
pubblicazione  della presente legge, abbiano effettuato almeno dodici
mesi  di  navigazione  fuori  del  Mediterraneo  quali  addetti  alla
direzione  nautica  o  al comando di guardia su unita' destinate alla
pesca  atlantica,  possono  imbarcare  con  le  stesse funzioni sulle
unita'  adibite a tale servizio nelle zone in cui abbiano compiuto la
navigazione suddetta.