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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 46

Contributo di lire 260.000.000 all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la gestione degli acquedotti lucani.

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Testo in vigore dal: 26-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   concesso   all'Ente  autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  un
contributo  straordinario,  da parte dello Stato, di lire 260.000.000
nelle spese che l'Ente medesimo ha sostenuto durante il periodo dal 1
luglio  1948  al  30  giugno  1951  per l'esercizio e la manutenzione
ordinaria  degli  acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola in
Lucania, da esso gestiti in esecuzione della legge 28 maggio 1942, n.
662.