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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal:  20-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituita la "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza e di assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico.