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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal: 20-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita  la  "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore  degli  avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a
trattamenti di previdenza e di assistenza.
  La  Cassa,  con  sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.