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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1951, n. 1667

Autorizzazione della prelevazione di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52.

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Testo in vigore dal: 22-2-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 42 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,
sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla  contabilita'  generale
dello Stato; 
  Visto l'art. 87, quarto e quinto comma,  della  Costituzione  della
Repubblica; 
  Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096, e 31 ottobre 1951, n. 1117;
  Considerato che sul fondo  di  riserva,  per  le  spese  impreviste
  inserito nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del
  tesoro,   per   l'esercizio   1951-52,   esiste    la    necessaria
  disponibilita'; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo
n. 432 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  del
tesoro,  per  l'esercizio  finanziario  1951-52,  e'  autorizzata  la
prelevazione di lire 150.000.000 che si inscrivono  al  sottoindicato
capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per il detto esercizio finanziario: 
    

 Cap. n. 145-bis. (di nuova istitu-
zione). - Contributi  da  erogare a
norma dell'art. 1 del decreto legi-
slativo   Presidenziale  1°  luglio
1946,  n. 31, in favore degli agri-
coltori danneggiati dalle alluvioni
dell'ottobre 1951, in Calabria, Si-
cilia e Sardegna...................                     L. 150.000.000
 
    
  Questo  decreto  sara'  presentato  al  Parlamento   per   la   sua
convalidazione. 
  Il  Ministro  proponente  e  autorizzato  alle  presentazione   del
relative disegno di legge. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farle
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 novembre 1951 
 
                               EINAUDI 
 
                                                  DE GASPERI - VANONI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 febbraio 1952 
  Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 71. - FRASCA