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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1565

Misura dell'ammenda per i militari in congedo che contravvengono agli obblighi sulle chiamate di controllo e sulle dichiarazioni di residenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 1-2-1952
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  pena  dell'ammenda per i militari in congedo che manchino senza
giustificato  motivo  alle  chiamate  di controllo oppure omettano di
notificare  i  cambiamenti  della  propria  residenza  ed abitazione,
attualmente  prevista  per  gli  ufficiali  dell'Esercito  e  per gli
ufficiali,   sottufficiali   e   militari  di  truppa  della  Marina,
dell'Aeronautica  e del Corpo della guardia di finanza dalla legge 27
marzo  1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e
per  i  sottufficiali  e  militari  di truppa dell'Esercito dai testo
unico  delle disposizioni legislativo sul reclutamento dell'Esercito,
approvato  con  regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e' fissata da
un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 75.000.