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LEGGE 24 novembre 1951, n. 1324

Modificazioni ad alcune disposizioni della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 14-12-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
e' sostituito dal seguente:
  "In  ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente
sede  nel  capoluogo  del  distretto, designata con decreto del primo
Presidente  della  Corte  d'appello, assume le funzioni di giudice di
secondo  grado  rispetto  a  tutte  le  nuove  Corti  di  assise  del
distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia
per  i  giudici  popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal
precedente  art.  9.  Le  sostituzioni  eventualmente  necessarie dei
giudici  popolari son disposte con decreto del primo Presidente della
Corte di appello".