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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1951, n. 1211

Disposizioni eccezionali per il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 08 gennaio 1952, n. 8 (in G.U. 19/01/1952, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1952)
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Testo in vigore dal: 27-11-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di assicurare il pagamento delle
pensioni  statali  intestate  ad  assegnatari sfollati in conseguenza
delle recenti alluvioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il  tesoro, di concerto con il
Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  titolari  di  pensioni  a  carico dello Stato e delle Aziende ed
Amministrazioni  autonome  di Stato, i quali, in seguito alle recenti
alluvioni,  abbiano dovuto trasferirsi in un Comune diverso da quello
di  ordinaria  residenza,  possono  conseguire  i  pagamenti dei loro
assegni  scaduti  nel mese di novembre 1951 e in scadenza nei mesi di
dicembre  1951  e  gennaio  1952, osservando le modalita' sancite nel
presente decreto.