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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1130

Modificazione alle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma in lingue e letterature straniere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-11-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  per le quali e' consentita la ammissione ai corsi
di  lingue  e  letterature  straniere  presso  le  universita'  e gli
istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle scuole
civiche "Alessandro Manzoni" di Milano, "Regina Margherita" di Genova
sono  estese  alle  alunne  dell'Istituto  di  cultura  e  di  lingue
"Marcelline" di Milano.