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DECRETO-LEGGE 20 settembre 1951, n. 942

Limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1951, n. 1176 (in G.U. 19/11/1951, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/11/1951)
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Testo in vigore dal: 20-9-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  e  l'urgenza  di  stabilire  limitazioni
all'impiego  del  nickel,  del  rame, dello stagno e delle rispettive
leghe;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria  e  commercio,  di
concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono vietati, salvo quanto disposto negli articoli 3 e 4:
    1) l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco,
e  delle  leghe  relative, per la fabbricazione dei prodotti indicati
rispettivamente nelle tabelle A, C, D, allegate al presente decreto e
vistate dal Ministro per l'industria e il commercio;
    2)  la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella B allegata
al  presente  decreto  e  vistata  dal  Ministro per l'industria e il
commercio;
    3)  l'uso  dei  prodotti  indicati  nelle  tabelle  A,  C, D, per
destinazioni diverse da quelle in esse previste.