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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 573

Approvazione del testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi soggetti alle imposte dirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1976)
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Testo in vigore dal:  10-8-1951 al: 31-12-1959
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 49 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario, il quale autorizza il Governo della Repubblica, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, a coordinare il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, concernente disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette, con la medesima legge e ad emanare un unico testo delle disposizioni contenute nelle due leggi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque deputati;
Ritenuto che la legge 11 gennaio 1951, n. 25, è entrata in vigore il 15 febbraio 1951;
Sentita la Commissione parlamentare appositamente costituita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il testo unico delle norme sulla dichiarazione unica annuale dei redditi per l'accertamento delle imposte dirette: testo unico che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla

Corte dei conti, addì 20 luglio 1951

Atti del Governo,

registro n. 40, foglio n. 47. - FRASCA