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LEGGE 29 maggio 1951, n. 444

Proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 12-7-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente
disposizioni  per  la  esecuzione  e  il  finanziamento dei lavori di
ripristino  delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI