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LEGGE 16 giugno 1951, n. 435

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 27-6-1951
al: 21-3-1959
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  verbali  o  scritti  di mezzadria, colonia parziaria,
compartecipazione   e  affitto  stipulati  con  coltivatori  diretti,
compresi  quelli  con  clausola migliorataria e quelli di mezzadria o
colonia  mista all'affitto, nonche' le concessioni di terre incolte o
insufficientemente   coltivate   disposte   ai   sensi   del  decreto
legislativo  luogotenenziale  19  ottobre 1944, n. 279, e del decreto
legislativo  6  settembre  1946,  n.  89, e successive integrazioni e
modificazioni,  sono  prorogati  a  tutta l'annata agraria 1951-1952,
considerata  come tale anche quella che abbia inizio tra il 1 gennaio
ed  il 1 marzo 1952, quando il contratto agrario decorra da tale data
per consuetudine locale.
  Le  disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei
confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento, quali
proprietari  enfiteuti  o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad
assorbire la capacita' lavorativa della propria famiglia.
  Le  disposizioni  per  l'annata  agraria  1949-1950 contenute negli
articoli  2  e  3  della  legge  15 luglio 1950, n. 505, e quelle per
l'annata  agraria  1950-1951  contenute  nell'art. 1, commi secondo e
terzo,  e  nei restanti articoli di detta legge, si applicano, con le
modificazioni  di cui agli articoli successivi, rispettivamente anche
per  l'annata  agraria  1950-1951  e  per l'annata agraria 1951-1952,
sostituita,  per  la  decorrenza  dei  termini, la data di entrata in
vigore della presente legge alla data prevista dall'art. 4.