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LEGGE 26 maggio 1951, n. 404

Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 3-7-1951
al: 12-4-1952
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  L'assegno  mensile  previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14
maggio  1946,  n.  384,  per  gli  ufficiali  generali,  ammiragli  e
superiori  dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica,  dagli
articoli  4  e  5 del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, per
gli  ufficiali  inferiori  della  Marina,  dagli  articoli  4 e 5 del
decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  810,  per  gli  ufficiali
inferiori  della  Aeronautica,  dagli  articoli  5  e  6  del decreto
legislativo 13 maggio 1947, n. 500, per i sottufficiali dell'Esercito
e  della  Marina,  e  dagli  articoli 5 e 6 del decreto legislativo 5
settembre  1947,  n.  1220,  per  i sottufficiali dell'Aeronautica e'
riliquidato,  con  effetto  dal  1 novembre 1948, tenendo conto delle
misure degli stipendi e delle paglie stabilite dalle tabelle allegate
alla  legge 12 aprile 1949, n. 149, e, con effetto dal 1 luglio 1949,
tenendo  conto  delle  misure  degli stipendi e delle paghe stabilite
dalla legge 11 aprile 1950, n. 130.
  Nei confronti del predetto personale l'assegno mensile indicato nel
comma  precedente  e' riliquidato, altresi', con effetto dal 1 luglio
1950,  tenendo conto delle misure delle indennita' militari stabilite
dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814.
  Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai fini della
determinazione  dell'assegno  mensile,  per l'indennita' di carovita,
oltre  che delle variazioni dipendenti dal costo della vita, si tiene
conto,  con  effetto  dal 16 giugno 1946, delle variazioni del nucleo
familiare dell'ufficiale o del sottufficiale.