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LEGGE 23 maggio 1951, n. 394

Conservazione del posto di lavoro alle lavoratrici madri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-6-1951
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  6  della  legge  26  agosto 1950, n. 860, e' sostituito dal
seguente:
  "L'Ispettorato  del  lavoro puo' disporre la estensione del periodo
di  assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo
per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane,
quando  ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni
di  lavoro  o  ambientali  possano essere pregiudizievoli alla salute
della donna o del bambino.
  "Inoltre  la  lavoratrice  ha  diritto  di  assentarsi  dal lavoro,
trascorso  il  periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c)
del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale
le sara' conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianita'.
  "Le  disposizioni  di  cui  al  successivo art. 17 non si applicano
durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 maggio 1951

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - MARAZZA
                                                 - PICCIONI - PELLA -
SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI