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LEGGE 23 maggio 1951, n. 357

Proroga degli sfratti nei Comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-6-1951 al: 9-7-1951
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.