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LEGGE 9 aprile 1951, n. 338

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/1961)
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Testo in vigore dal: 10-6-1951
al: 14-10-1960
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Fino a quando non sara' provveduto  al  riordinamento  dei  servizi
antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti  a  carico  dei
Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948,  n.  630,  e'
determinata annualmente con decreto del Presidente della  Repubblica,
su proposta del Ministro per l'interno, di concerto  con  i  Ministri
per le finanze e per il tesoro. 
  Con il medesimo decreto e' stabilita la quota  di  tale  spesa  per
ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al  personale
in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.