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LEGGE 2 aprile 1951, n. 299

Misura delle indennità ai medici civili che assistono alle sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 25-5-1951
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  modifica  di  quanto  disposto  dall'art. 12 del regolamento per
l'esecuzione   del   testo   unico   delle   leggi  sul  reclutamento
dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, al
medico  civile  chiamato  come  perito  dinanzi  ai  Consigli ed alle
Commissioni  mobili  di  leva  spetta  per ogni giornata di seduta la
indennita' di L. 2000.
  Qualora,  per assistere alle sedute, il medico civile debba recarsi
in  un  Comune  che  non  sia  quello  della sua ordinaria residenza,
l'indennita'  di  cui al primo comma e' elevata a lire 3000, oltre al
rimborso  delle  spese personali di trasporto in seconda classe sulle
ferrovie  e  sui  piroscafi  e  a  quello  dell'effettivo  costo  del
biglietto sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo
periodico e regolare al pubblico servizio.