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LEGGE 18 aprile 1951, n. 295

Aumento del contributo obbligatorio a carico dei mutilati e invalidi di guerra a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 24-5-1951
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed
invalidi  di  guerra,  previsto  dal  regio decreto-legge 25 febbraio
1935,  n.  114,  modificato  dall'articolo  1 del decreto legislativo
luogotenenziale  28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799,
e'  aumentato  da  L.  30  a  L. 50 mensili a decorrere dalla rata di
scadenza  della  pensione  del mese successivo alla entrata in vigore
della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI