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LEGGE 3 febbraio 1951, n. 38

Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1986)
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Testo in vigore dal: 25-2-1951
al: 16-8-1986
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica' hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Gli  ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a
carico  dello  Stato  e  delle  Amministrazioni e Aziende autonome di
Stato  vengono  compilati  -  alle  prescritte scadenze - con sistema
meccanografico basato su schede perforate.
  Gli    ordini   stessi   vengono   altresi'   firmati   e   bollati
automaticamente, mediante appositi punzoni.
  I  fac-simili  delle  firme  dei  competenti direttori degli Uffici
provinciali  del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con
determinazioni  del  Ministro  per  il  tesoro saranno trasmessi alla
Corte dei conti.