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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1950, n. 1081

Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, relativo alla concessione di ricompense al valore di marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-1-1951 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Gli articoli 5 ed 8 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente la riforma delle vigenti disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 5. - "La medaglia al valor di marina ha il diametro di 33 millimetri. Sopra un lato è effigiato, in mezzo a due rami di alloro e di quercia, l'emblema araldico della Marina militare di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la leggenda "al valor di marina"; sull'altro lato, in mezzo a due rami di quercia, è inciso il nome di colui al quale è concessa, con la indicazione del luogo e della data del fatto.
"Essa si porta sulla sinistra del petto, ed il nastro di colore azzurro ha due piccoli filetti in bianco ai lati, l'uso di millimetri tre e l'altro di millimetri quattro".
Art. 8. - "La medaglia di benemerenza marinara ha 11 diametro di 68 millimetri. Sopra un lato è effigiato l'emblema araldico della Marina militare di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1305, con intorno la leggenda "benemerenza marinara"; sull'altro lato sono incisi il nome del premiato, la data e la località del fatto che ha dato luogo alla concessione, nonché un breve cenno del fatto stesso con intorno la leggenda "Marina militare".
"La medaglia di benemerenza marinara non può portarsi appesa al petto".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1950

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - SCELBA - PICCIONI - SIMONINI

Visto, il Guardasigilli: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1951

Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 16. - CARLOMAGNO