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LEGGE 4 novembre 1950, n. 1068

Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-1-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La denominazione di "Moscato passito di Pantelleria" è riservata esclusivamente al vino ottenuto dall'uva zibibbo (moscatellone) convenientemente appassita e prodotta nel territorio dell'isola di Pantelleria e preparato nello stesso territorio con la sola aggiunta di alcool etilico.
Il vino suddetto deve avere una gradazione alcoolica non inferiore al 14 per cento in volume, un contenuto zuccherino non inferiore all'11 per cento (analisi col liquore di Fehling), colore ambrato, giusto dolce gradevole, aroma delicato di moscato e brillantezza assoluta.