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LEGGE 21 novembre 1950, n. 1015

Modificazione degli stipendi dell'interprete di 3ª classe, grado 9°, del personale delle stazioni dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 13-1-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  stipendi  per il grado 9° - interprete di 3ª classe - indicati
nell'aggiunta   all'allegato   A   (personale   delle   stazioni)  al
regolamento  del  personale  delle Ferrovie dello Stato, annessa alla
legge 8 luglio 1949, n. 439, sono sostituiti - con effetto dalla data
di  entrata in vigore della legge medesima - da quelli indicati nella
tabella allegata alla presente legge.