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LEGGE 16 novembre 1950, n. 979

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facoltà di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 anche dopo la cessazione delle ostilità.

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Testo in vigore dal: 16-12-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto  legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' ratificato con
la seguente modificazione:
    Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
    "Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  possono  essere  concessi  ai militari dell'Esercito, della
Marina  militare  e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il
tempo  di  guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito
di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".