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LEGGE 21 luglio 1950, n. 818

Provvedimenti per i comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi.

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Testo in vigore dal: 26-10-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

le seguente legge:
                               Art. 1.

  Tutte le disposizioni aventi valore per la zona industriale apuana,
si   intendono  estese  anche  ai  territori  dei  comuni  di  Aulla,
Villafranca,    Filattiera,    Pontremoli,    Fivizzano,   Seravezza,
Pietrasanta,  Stazzema, Forte dei Marmi, con le modifiche di cui agli
articoli seguenti.