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LEGGE 28 luglio 1950, n. 727

Erogazione, da parte dello Stato, delle anticipazioni recuperabili a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali per il pagamento al personale dipendente dei miglioramenti economici di cui alle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130.

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Testo in vigore dal: 4-10-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel penultimo comma dell'art. 8 della legge 12 aprile 1949, n. 149,
alle  parole:  "da  recuperare  con  le  modalita'  di cui al decreto
Ministeriale  30  novembre  1947",  sono  sostituite  le  parole: "da
recuperare in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1951,
con modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di
concerto  con quelli per le finanze e per il tesoro"; ed alle parole:
"previa  autorizzazione  del  Ministro per l'interno, di concerto con
quelli  per le finanze e per il tesoro", sono sostituite le seguenti:
"previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".