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LEGGE 10 agosto 1950, n. 725

Concessione di una anticipazione di L. 1400 milioni in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

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Testo in vigore dal: 3-10-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concessa,  da parte dello Stato, a favore della Cassa nazionale
per  la  previdenza  marinara  una anticipazione nella misura di lire
1400  milioni,  senza  gravami di interessi, rimborsabili in quindici
annualita' costanti, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.