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LEGGE 10 agosto 1950, n. 667

Promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto" da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del "Comando Forze repressione banditismo".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-9-1950 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La promozione straordinaria per benemerenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, può essere concessa all'ufficiale della stessa Arma dei carabinieri che durante l'appartenenza al "Comando Forze repressione banditismo" abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale ed oltre i normali limiti di competenza del grado rivestito, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per esercitare le funzioni del grado superiore.