stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1950, n. 647

Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-9-1950 al: 16-8-1954
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Indicazione delle opere.


A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale".
Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilità ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali.
Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.
L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare.
La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa è fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro.
Le indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5.
Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti.
L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che sarà annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.