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LEGGE 28 luglio 1950, n. 633

Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a L. 1500 mensili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-9-1950 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.