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LEGGE 28 luglio 1950, n. 626

Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950 - 1951, di un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, a favore dell'Unione italiana ciechi, da destinarsi all'assistenza continuativa dei ciechi in condizione di maggior bisogno e per l'aumento del contributo ordinario di funzionamento da lire 15 milioni a lire 20 milioni annui, a decorrere dallo stesso esercizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-9-1950 al: 10-1-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-1951, è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo ordinario di lire 480 milioni annui, da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.
A decorrere dallo stesso esercizio finanziario 1950-51, il contributo annuo ordinario a favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 280, è elevato da lire 15 milioni a lire 20 milioni.