stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1950, n. 575

Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-8-1950 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue:
gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per metro cubo lire 1,50;
energia elettrica per illuminazione per chilowatt-ora lire 10.
Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sarà determinato con successivo provvedimento legislativo.