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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1986)
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Testo in vigore dal:  17-6-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;
Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti; Decreta:

Art. 1


Il rinvio di leggi approvate dal Consiglio regionale, nei casi previsti dall'art. 33, comma primo, dello Statuto speciale per la Sardegna, è fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Rappresentante del Governo.
La comunicazione del Rappresentante del Governo, contenente l'indicazione dei motivi per i quali si fa luogo al rinvio, è diretta al Presidente del Consiglio regionale, che ne accusa ricevuta.