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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1950, n. 327

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1986)
Testo in vigore dal: 17-6-1950
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  lo  Statuto  speciale  per  la Sardegna, approvato con legge
costituzione 26 febbraio 1948, n. 3;
  Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 250;
  Viste  le  proposte  presentate dalla Commissione paritetica di cui
all'art. 56 dello Statuto predetto;
  Udito il parere del Consiglio regionale sardo;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
foreste, per l'industria e il commercio e per i trasporti;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  rinvio  di  leggi  approvate  dal Consiglio regionale, nei casi
previsti  dall'art.  33,  comma  primo, dello Statuto speciale per la
Sardegna,  e'  fatto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per il
tramite del Rappresentante del Governo.
  La   comunicazione   del  Rappresentante  del  Governo,  contenente
l'indicazione  dei  motivi  per  i  quali  si  fa luogo al rinvio, e'
diretta   al  Presidente  del  Consiglio  regionale,  che  ne  accusa
ricevuta.